Studio Legale BD Genova

Caduta su un marciapiede dissestato, danno da pavimentazione sconnessa, infiltrazioni: come funziona la responsabilità da cosa in custodia

Una caduta provocata da una buca, da un marciapiede sconnesso, da un pavimento bagnato o da un gradino danneggiato può determinare la responsabilità del soggetto che controlla il bene.

L’art. 2051 del Codice civile stabilisce che chi ha una cosa in custodia risponde dei danni da essa provocati, salvo che dimostri il caso fortuito.

Chi è il custode

Il custode non è necessariamente il proprietario. È il soggetto che esercita un effettivo potere di controllo e gestione sulla cosa.

Possono essere considerati custodi:

  • il Comune per strade, marciapiedi e alberature;
  • il condominio per scale, cortili e altre parti comuni;
  • il gestore di un negozio per pavimenti e aree di accesso;
  • il datore di lavoro per ambienti e macchinari;
  • il proprietario o il gestore di un immobile, secondo i rispettivi poteri di controllo.

In alcuni casi più soggetti possono rispondere insieme.

Cosa deve provare il danneggiato

La responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c. ha natura oggettiva. Il danneggiato non deve quindi dimostrare che il custode conoscesse il pericolo o che abbia agito con negligenza.

Deve provare:

  • l’esistenza del danno;
  • il rapporto causale tra la cosa e l’incidente.

Il custode non può liberarsi dimostrando semplicemente di essere stato diligente. Deve provare il caso fortuito, cioè un evento esterno, imprevedibile e inevitabile che abbia interrotto il collegamento tra la cosa e il danno.

Il comportamento del danneggiato

Anche la condotta della persona infortunata può incidere sul risarcimento.

Se il suo comportamento imprudente ha contribuito all’incidente, il risarcimento può essere ridotto ai sensi dell’art. 1227 c.c.

La responsabilità del custode può invece essere esclusa quando il comportamento del danneggiato rappresenta l’unica causa dell’evento ed è talmente anomalo e imprevedibile da rendere la cosa una semplice occasione del danno.

Quali danni possono essere risarciti

Il risarcimento può comprendere:

  • danno biologico derivante dalle lesioni;
  • spese mediche, farmaceutiche e riabilitative;
  • perdita di reddito durante il periodo di inabilità;
  • spese future per cure o assistenza;
  • conseguenze sulle attività quotidiane e sulle relazioni personali.

Ogni voce deve essere adeguatamente documentata.

Cosa fare dopo l’incidente

È opportuno:

  1. fotografare immediatamente il luogo e la situazione di pericolo;
  2. raccogliere i dati degli eventuali testimoni;
  3. rivolgersi tempestivamente a una struttura sanitaria;
  4. conservare referti, certificati, ricevute e fatture;
  5. segnalare l’incidente al Comune, al condominio o al gestore;
  6. richiedere una valutazione medico-legale;
  7. consultare un avvocato per la richiesta di risarcimento.

L’azione risarcitoria prevista dall’art. 2051 c.c. è soggetta, in via generale, al termine di prescrizione di cinque anni.

Il nostro Studio offre assistenza in quest’ambito. Siamo a vostra disposizione.