Studio Legale BD Genova

Diffamazione sui social: il risarcimento è possibile anche senza querela

Quando un contenuto pubblicato su Facebook, Instagram, TikTok, X, WhatsApp o Telegram lede la reputazione di una persona, può configurarsi una diffamazione. Ciò accade, ad esempio, quando vengono attribuiti fatti falsi o comportamenti mai tenuti, oppure vengono utilizzate espressioni gratuitamente offensive davanti a più persone.

La diffamazione commessa attraverso Internet o i social network rientra generalmente nell’ipotesi aggravata prevista dall’art. 595, comma 3, del Codice penale, perché il contenuto viene diffuso mediante un mezzo di pubblicità.

Si può agire senza presentare querela

Chi subisce una diffamazione online non deve necessariamente presentare una querela e attendere il processo penale.

L’azione civile per ottenere il risarcimento è autonoma. La persona danneggiata può rivolgersi direttamente al Tribunale ordinario, anche in assenza di un procedimento o di una condanna penale. Sarà il giudice civile ad accertare se il contenuto ha carattere diffamatorio e se ha provocato un danno risarcibile.

La via penale può comunque essere utile quando occorrono accertamenti tecnici per identificare l’autore, come l’acquisizione di dati informatici o dell’indirizzo IP.

Il diritto di critica

Non ogni affermazione sgradevole costituisce diffamazione. Il diritto di critica e di cronaca è tutelato quando vengono rispettati tre requisiti:

  • verità, o almeno ragionevole attendibilità, dei fatti riferiti;
  • continenza, cioè uso di un linguaggio proporzionato e non gratuitamente offensivo;
  • pertinenza, ossia esistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti.

Se manca anche uno solo di questi requisiti, la critica può diventare illecita.

Chi può essere responsabile

Il primo responsabile è l’autore del post o del commento. In alcuni casi può rispondere anche l’amministratore di una pagina o di un gruppo, se ha contribuito consapevolmente alla diffusione del contenuto oppure non lo ha rimosso dopo averne avuto conoscenza.

Il semplice ruolo formale di amministratore, tuttavia, non è sufficiente. Deve essere dimostrata una partecipazione attiva o una consapevole omissione.

Il danno deve essere provato

Il risarcimento non consegue automaticamente alla pubblicazione dell’offesa. Il danneggiato deve allegare e dimostrare le conseguenze concrete subite.

La prova può essere fornita anche attraverso elementi presuntivi, come:

  • diffusione e visibilità del contenuto;
  • gravità delle espressioni utilizzate;
  • posizione sociale o professionale della vittima;
  • testimonianze di chi ha letto il contenuto;
  • perdita di clienti, incarichi o opportunità lavorative.

È quindi importante conservare screenshot completi di data, indirizzo della pagina, commenti, reazioni e numero di visualizzazioni, quando disponibile.

Il risarcimento può comprendere il danno alla reputazione e, se provato, il danno patrimoniale. Il giudice può inoltre ordinare la rimozione del contenuto o la pubblicazione della sentenza.

Cosa fare

Chi ritiene di essere stato diffamato online dovrebbe:

  1. documentare immediatamente il contenuto;
  2. conservare messaggi, testimonianze e prove delle conseguenze;
  3. valutare con un avvocato l’azione civile;
  4. considerare anche la querela quando sia necessario identificare l’autore o acquisire dati tecnici.

Il nostro Studio offre assistenza in quest’ambito. Siamo a vostra disposizione.